
Le operazioni a premio sono manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene offerto a tutti coloro che acquistano, o vendono, un determinato prodotto o servizio o che acquistano, o vendono, un determinato quantitativo di beni e di servizi e ne offrono documentazione attraverso la raccolta e la consegna di un certo numero di prove documentali.
A seconda che il premio sia consegnato in maniera contestuale all’acquisto e in base alla quantità di acquisti richiesti per ottenere il premio, avremo differenti tipologie di operazioni a premi che richiederanno iter burocratici più o meno snelli.
La realizzazione di una operazione a premi prevede, a prescindere dalla sua tipologia, un procedimento burocratico semplificato rispetto a quello previsto per l’organizzazione di un concorso a premi; ciò nonostante ricomprende adempimenti come l’autentica di firma, la redazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e la richiesta di cauzioni. L’organizzazione di operazioni a premi non in regola con la normativa vigente espone il promotore a sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'organizzazione di un'operazione a premi: iter burocratico
L’organizzazione di un’operazione a premi prevede un iter burocratico piuttosto articolato, di cui mi posso occupare io per te in qualità di soggetto delegato.
Tipologia di operazioni
Scarica il PDF delle sanzioni delle operazioni a premio
Domande frequenti sulle Operazioni a Premio
Il DPR 430/2001 definisce le manifestazioni a premio come promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. Le manifestazioni a premio includono sia le operazioni a premio che i concorsi a premio.
Le operazioni a premio sono quelle iniziative in cui il premio viene consegnato a tutti coloro che acquistano (o vendono) un determinato prodotto e/o servizio ma anche a tutti coloro che acquistano (o vendono) un determinato quantitativo di prodotti e/o servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove (bollini, prove di acquisto, punti, etc) anche su supporto magnetico.
La differenza tra un concorso a premi e un’operazione a premi risiede nel fatto che nelle operazioni a premio il premio è consegnato a tutti coloro che acquistano (o vendono) un determinato prodotto (o servizio). L’acquisto, perciò, è condizione essenziale nelle operazioni a premi.
Nei concorsi a premio i premi non sono assegnati a tutti i partecipanti ma solo ad alcuni vincitori e sono corrisposti in base alla sorte, alle abilità o capacità del partecipante o da qualsiasi altro congegno che affidi all’alea l’individuazione del vincitore.
I soggetti legittimati a svolgere un’operazione a premi sono esclusivamente le aziende iscritte nel Registro delle imprese e non le persone fisiche, anche se titolari di partita iva.
Le operazioni a premi svolti da soggetti che non rientrano in questa categoria sono vietate e sottoposte ad una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’associazione di imprese si configura quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in base all’oggetto sociale della propria attività, promuovono la conoscenza dei prodotti (o di servizi) e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti (o di servizi) aventi un fine in tutto o in parte commerciale.
Con l’associazione tutti i soggetti, sia promotore che ditte associate, sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.
L’art. 5 del DPR 430/2001 stabilisce che i soggetti promotori possano delegare agenzie di promozione o operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi all’operazione a premi.
Il promotore rilascerà al soggetto individuato un atto di delega. La delega può riguardare una o più operazioni della manifestazione a premio.
È vietato per un soggetto delegato conferire delega a terzi anche se vi è consenso del delegante. Spetta invece al delegante, eventualmente, procedere direttamente ad attribuire delega di specifiche fasi a soggetti diversi.
La durata massima di un’operazione a premi è di 5 anni dalla data di inizio. In questo periodo devono essere ricompreso anche il termine ultimo per richiedere il premio.
Il regolamento di un’operazione a premi può essere redatto in forma libera, deve però contenere alcuni elementi essenziali quali il soggetto promotore, la durata dell’iniziativa, la denominazione, l’ambito territoriale, i destinatari, la natura e il valore dei premi in palio e il valore stimato del montepremi totale, la modalità di svolgimento della manifestazione e di consegna dei premi, la tipologia di pubblicità dell’operazione che sarà effettuata e il dove reperire il regolamento.
Il regolamento dell’iniziativa deve essere redatto, autocertificato e conservato presso la sede del promotore. Nelle operazioni a premi il regolamento non deve essere inviato al Ministero dello Sviluppo Economico.
L’autocertificazione si realizza con l’autentica di firma, del legale rappresentante della società promotrice o della società delegata, posta sul regolamento redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La dichiarazione deve essere conservata per tutta la durata della manifestazione e per tutti i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Il regolamento deve essere redatto e autocertificato anteriormente alla data di inizio dell’operazione. La normativa non identifica esattamente un termine, pertanto possiamo redigere e autocertificare il regolamento entro il giorno prima della data di inizio.
La documentazione inerente un’operazione a premi deve essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico solo quando il premio non è consegnato in maniera contestuale all’acquisto (o alla vendita) del prodotto e/o del servizio oggetto della promozione.
In questo caso è necessario inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il sistema Prema Online, l’OP1 dell’operazione a premi, ossia il modulo di comunicazione di avvio dell’iniziativa.
Al modulo OP1 dovrà essere allegato il regolamento dell’iniziativa autenticato, la cauzione ed eventualmente la perizia del sistema di partecipazione.
Nelle operazioni a premi con consegna non immediata del premio, la copia della cauzione e del regolamento autenticato dovranno essere inviati al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il sistema Prema Online entro il giorno prima dalla data di inizio dell’operazione a premi.
Il montepremi è dato dalla somma dei valori dei singoli premi posti in palio.
Il valore del premio da indicare sul regolamento è il valore indicativo, ossia il valore orientativo o prevalente di mercato e non il prezzo d’acquisto per l’impresa promotrice.
Il valore del montepremi per la richiesta della cauzione è da intendersi al lordo di ogni altro onere e al netto dell’onere fiscale.
Nelle operazioni a premi il valore del montepremi va calcolato presuntivamente tenendo conto di analoghe precedenti operazioni a premi o del trend di vendite fino ad allora svolte aumentato di una certa percentuale in virtù degli effetti che l’iniziativa premiale potrà portare in termini di vendite.
La cauzione può essere versata tramite fideiussione bancaria (o assicurativa) o attraverso un deposito provvisorio vincolato in denaro (o titoli di stato).
La cauzione dovrà coprire il 20% del montepremi stimato (al netto dell’iva) e, nel caso della fideiussione bancaria o assicurativa, questa dovrà essere valida e operante fino ad un anno dopo la data di chiusura dell’operazione.
La data di chiusura è da intendersi la data ultima entro la quale richiedere i premi.
Tutto il materiale pubblicitario di un’operazione a premi dovrà contenere i seguenti elementi: denominazione dell’iniziativa, fattispecie di iniziativa, premi in palio, periodo di svolgimento, modalità e condizioni di partecipazione e dove reperire il regolamento.
Qualora non fosse possibile inserire nella pubblicità, o nella comunicazione dell’iniziativa, tutti gli elementi sopra citati, la società promotrice è comunque obbligata a rinviare il probabile partecipante alla consultazione del regolamento integrale indicando le modalità di acquisizione dello stesso.
Il DPR 430/2001 stabilisce che non possano configurarsi quali premi il denaro, i titoli di prestito pubblico e privato, i titoli azionari, quote di capitale societario e di fondi comuni di investimento e infine le polizze di assicurazioni sulla vita.
I premi, quando non sono consegnati in maniera contestuale all’acquisto (o vendita) del prodotto e/o del servizio oggetto della promozione, devono essere consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di richiesta del premio.
Gli adempimenti fiscali a carico del soggetto promotore riguardano l’indetraibilità dell’Iva sulle fatture di acquisto dei beni o dei servizi destinati a premio o, per quei beni o servizi su cui non grava l’Iva (operazioni non imponibili, non rilevanti o esenti), il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul valore indicato in fattura.
L’IRPEF non deve essere versata se l’operazione a premi è rivolta i consumatori finali.