
I concorsi a premio sono manifestazioni pubblicitarie nelle quali i premi in palio vengono attribuiti ai vincitori in base alla sorte, ad un congegno le cui caratteristiche consentano di affidare all’alea la designazione del vincitore, all’abilità o alla capacità dei concorrenti chiamati a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori ed infine all’abilità o alla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento dell’iniziativa.
A seconda della modalità di attribuzione delle vincite avremo dunque concorsi di sorte, quali ad esempio i concorsi ad estrazione finale o instant win e i concorsi di abilità, come i concorsi Rush & Win o i concorsi con valutazione di una giuria.
Per la realizzazione di un concorso a premi bisognerà seguire un preciso iter burocratico che comprende scadenze ministeriali, redazione di dichiarazioni sostitutive e l’effettuazione di verbali per l’assegnazione dei premi. L’organizzazione di concorsi a premi non conformi alla normativa vigente espongono il promotore a sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'organizzazione di un concorso a premi: iter burocratico
L’organizzazione di un concorso a premi prevede un iter burocratico piuttosto articolato, di cui mi posso occupare io per te in qualità di soggetto delegato.
Tipologia di concorsi
Scarica il PDF delle sanzioni dei concorsi a premio
Domande frequenti sui Concorsi a Premio
Il DPR 430/2001 definisce le manifestazioni a premio come promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. Le manifestazioni a premio includono sia i concorsi a premio che le operazioni a premio.
I concorsi a premio sono quelle manifestazioni a premio nelle quali l’attribuzione dei premi dipende dalla sorte o da qualsiasi altro congegno che affidi all’alea l’individuazione del vincitore, dalle abilità o delle capacità dei concorrenti a rispondere a quesiti o ad eseguire determinati lavori ma anche ad adempire per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.
La differenza tra un concorso a premi e un’operazione a premi risiede nel fatto che nelle operazioni a premio il premio è consegnato a tutti coloro che acquistano (o vendono) un determinato prodotto (o servizio). L’acquisto è condizione essenziale nelle operazioni a premi.
Nei concorsi a premio i premi non sono assegnati a tutti i partecipanti ma solo ad alcuni vincitori e sono corrisposti in base alla sorte, alle abilità o capacità del partecipante o da qualsiasi altro congegno che affidi all’alea l’individuazione del vincitore.
I soggetti legittimati a svolgere un concorso a premio sono esclusivamente le aziende iscritte nel Registro delle imprese e non le persone fisiche, anche se titolari di partita iva.
I concorsi a premi svolti da soggetti che non rientrano in questa categoria sono vietati e sottoposti ad una sanzione amministrativa pecuniaria.
Sì, le imprese estere possono svolgere concorsi a premi in Italia ma con alcune differenze.
Le imprese con sede legale in uno degli Stati appartenenti all’ Unione Europea applicheranno la normativa in vigore nel proprio Stato.
Le imprese con sede legale in uno stato non appartenente all’Unione Europea devono invece nominare un rappresentante fiscale in Italia o avvalersi dell’istituto dell’Identificazione diretta.
L’associazione di imprese si configura quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in base all’oggetto sociale della propria attività, promuovono la conoscenza dei prodotti (o di servizi) e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti (o di servizi) aventi un fine in tutto o in parte commerciale.
Con l’associazione tutti i soggetti, sia promotore che ditte associate, sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.
L’art. 5 del DPR 430/2001 stabilisce che i soggetti promotori possano delegare agenzie di promozione o operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi ai concorsi a premi.
Il promotore rilascerà al soggetto individuato un atto di delega. La delega può riguardare una o più operazioni della manifestazione a premio.
È vietato per un soggetto delegato conferire delega a terzi anche se vi è consenso del delegante. Spetta invece al delegante, eventualmente, procedere direttamente ad attribuire delega di specifiche fasi a soggetti diversi.
La durata massima di un concorso a premio è di un anno dalla data di inizio. In questo periodo devono essere ricomprese anche le fasi di identificazione dei vincitori e della richiesta dei premi.
Il regolamento di un concorso a premi può essere redatto in forma libera, deve però contenere alcuni elementi essenziali quali il soggetto promotore, la durata dell’iniziativa, la denominazione, l’ambito territoriale, i destinatari, la natura e il valore dei premi in palio e il valore del montepremi totale, la modalità di svolgimento della manifestazione e di assegnazione dei premi, la ONLUS alla quale devolvere i premi non richiesti o non assegnati, la preferenza del promotore nell’esercitare o meno la facoltà di rivalsa (IRPEF), la tipologia di pubblicità del concorso che sarà effettuata e il dove reperire il regolamento.
Sì, il regolamento di un concorso a premi deve essere sottoscritto ma la firma in calce al regolamento è ora sostituita dalla firma digitale della documentazione trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il sistema Prema Online.
Per l’avvio di un concorso a premi è necessario inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il servizio Prema Online, il CO1 del concorso a premi.
Il CO1 è il modulo di comunicazione di avvio del concorso a premi al quale bisognerà allegare il regolamento dell’iniziativa, la cauzione e, a seconda della meccanica e della modalità di assegnazione dei premi, la perizia del sistema di assegnazione instant win, la perizia del sistema di estrazione randomica per l’estrazione finale, la dichiarazione in merito al mescolamento tra i titoli vincenti e non vincenti, etc.
Il CO1 del concorso e i relativi allegati sono da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico almeno 15 giorni prima dalla data di inizio del concorso.
Qualora venisse effettuata della pubblicità al concorso prima della suddetta data, i 15 giorni saranno da conteggiare dal primo giorno di pubblicità.
Il montepremi è dato dalla somma dei valori dei singoli premi posti in palio.
Il valore del premio da indicare sul regolamento è il valore indicativo, ossia il valore orientativo o prevalente di mercato e non il prezzo d’acquisto per l’impresa promotrice.
Il valore del montepremi per la richiesta della cauzione è da intendersi al lordo di ogni altro onere e al netto dell’onere fiscale.
La cauzione può essere prestata tramite fideiussione bancaria (o assicurativa) o attraverso un deposito provvisorio vincolato in denaro (o titoli di stato).
La cauzione dovrà coprire il 100% del montepremi (al netto dell’iva) e dovrà essere valida e operante fino ad un anno dopo la data di chiusura del concorso.
La data di chiusura è da intendersi la data entro la quale sono identificati i vincitori.
Tutta il materiale pubblicitario del concorso a premi dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: denominazione dell’iniziativa, fattispecie di iniziativa, premi in palio, periodo di svolgimento, modalità e condizioni di partecipazione, montepremi totale, dove reperire il regolamento.
Qualora non fosse possibile inserire nella pubblicità o nella comunicazione dell’iniziativa tutti gli elementi sopra citati, la società promotrice è comunque obbligata a rinviare il probabile partecipante alla consultazione del regolamento integrale indicando le modalità di acquisizione dello stesso.
Il DPR 430/2001 stabilisce che non possano essere posti in palio premi quali il denaro, i titoli di prestito pubblico e privato, i titoli azionari, le quote di capitale societario e di fondi comuni di investimento e infine le polizze di assicurazioni sulla vita.
I premi devono essere consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di conclusione del concorso. Con data di conclusione si intende la data in cui viene individuato il vincitore.
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La ONLUS beneficiaria dovrà essere indicata sul regolamento dell’iniziativa.
Si considera non assegnato il premio quando il vincitore non è correttamente identificato (a causa di dati anagrafici incompleti o non corretti) e/o qualora il numero di partecipanti al concorso sia inferiore al numero dei premi in palio.
Si considera invece assegnato, anche se non ritirato, il premio il cui costo di acquisto sia sostenuto dal promotore e rimanga a suo carico anche in caso di mancato utilizzo da parte del vincitore, quali ad esempio viaggio acquistato ma non fruito, biglietto per assistere a specifiche partite di calcio o spettacoli non ritirato al botteghino.
Si considera non richiesto il premio per il quale il partecipante che abbia vinto non invii i documenti richiesti per confermare la vincita o non lo ritiri per compiuta giacenza.
Si considera rifiutato il premio alla consegna per il quale il vincitore dichiari espressamente per iscritto di non accettarlo.
Gli adempimenti fiscali a carico del soggetto promotore riguardano l’indetraibilità dell’Iva sulle fatture di acquisto dei beni o dei servizi destinati a premio o, per quei beni o servizi su cui non grava l’Iva (operazioni non imponibili, non rilevanti o esenti), il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul valore indicato in fattura.
Nei concorsi a premi rivolti ai consumatori, l’IRPEF equivale al 25% del valore del bene e/o del servizio in palio comprensivo di ogni altro onere ma con esclusione dell’iva. Con valore del bene non si intende il prezzo di acquisto pagato dal promotore ma il valore indicato sul regolamento e per il quale di richiede la cauzione.